Regolamento Generale Comunità del Bosco Monte Pisano

Regolamento deliberato dal Consiglio direttivo in data 30 settembre 2020,

Approvato dall’Assemblea Ordinaria degli Associati in data 31 ottobre 2020.

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TITOLO I – PREMESSA

 ART. 1

In base a quanto previsto agli articoli 8 e 20 dello Statuto sociale, l’Assemblea degli associati emana il  presente Regolamento interno per la disciplina e l’organizzazione delle attività dell’Associazione. Il  presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi interni, così come i diritti e i doveri delle  persone, che a qualsiasi titolo operano in nome e per conto dell’Associazione. Allo stesso modo,  individua ruoli e compiti del personale Volontario e degli associati al fine di delineare nel dettaglio le  linee organizzative ed operative non espressamente descritte all’interno dello Statuto sociale. Il  regolamento interno è proposto per l’approvazione dal Consiglio Direttivo all’Assemblea Ordinaria  degli Associati, riunita secondo le modalità indicate dallo Statuto. Questo regolamento non ha effetto  retroattivo. Parimenti dicasi per tutti quegli articoli, emendamenti o aggiunte che verranno effettuati  a procedere dall’approvazione dello stesso. Il regolamento interno è una fonte subordinata allo  Statuto, non può quindi modificarne le disposizioni.

TITOLO II – ASSOCIATI

ART. 2

Tutti gli associati hanno il dovere di:

  • evitare comportamenti od omissioni che in qualsiasi modo possano recare danni materiali ai  locali, ai beni e alle attrezzature messe loro a disposizione dall’Associazione.
  • osservare la massima riservatezza al di fuori dell’ambito associativo in riferimento a fatti, persone  e informazioni di cui sono venuti a conoscenza nello svolgimento del proprio servizio.   prestare la propria opera nel massimo rispetto degli altri associati e degli organi statutari,  evitando comportamenti offensivi, verbalmente e fisicamente violenti, lesivi della dignità delle  persone e che pregiudichino i diritti e le libertà personali.
  • riferire al Presidente tutte le problematiche incontrate nello svolgimento delle attività al fine di  contribuire al continuo miglioramento del servizio di tutti.
  • prestare la propria attività nel rispetto delle deliberazioni dell’Associazione.

ART. 3

Secondo quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 dello Statuto Sociale, si dettagliano ulteriormente le  cause di esclusione:

  1. la sentenza di condanna passata in giudicato per delitto non colposo contro l’ordine pubblico,  contro la persona, contro il patrimonio, contro la morale.
  2. l’essere dediti a qualsiasi forma di pedofilia e/o l’aver riportato qualsiasi condanna per reati  connessi.
  3.  l’appartenenza o la collusione, in qualsiasi modo, ad associazioni criminali o di stampo mafioso o  che possano comunque rientrare nella fattispecie criminosa di cui all’art. 416 bis C.P..  4. l’appartenenza ad organizzazioni, associazioni o movimenti aventi tra i propri scopi la  ricostituzione di un’associazione di stampo fascista ovvero l’incitamento alla discriminazione o  alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
  4. una condotta palesemente e gravemente contraria ai principi, alle finalità, agli scopi  dell’Associazione o alla sua azione.
  5. l’inosservanza dell’obbligo disciplinato al successivo articolo 4 in tema di versamento della quota  associativa annua.
  6. una condotta sconveniente e pregiudizievole nei confronti dei soggetti verso i quali e presso i  quali si presta servizio.
  7. formare un’Associazione con le stesse finalità.
  8. creare consigli, comitati, commissioni o organi associativi locali in seno ad un gruppo operante in  un comune del Monte Pisano come sede secondaria dell’Associazione senza autorizzazione del  Consiglio Direttivo.
  9. l’utilizzo di fondi devoluti all’Associazione senza aver chiesto autorizzazione al Consiglio Direttivo  dell’Associazione.
  10. ogni iniziativa locale presa da un associato o un gruppo di associati senza aver prima chiesto  autorizzazione al Consiglio Direttivo dell’Associazione.
  11. raccogliere fondi in eventi senza aver chiesto autorizzazione al Consiglio Direttivo  dell’Associazione.
  12. l’utilizzo di attrezzature e altro materiale riconducibile all’Associazione al di fuori delle attività  svolte da essa e comunque senza aver chiesto autorizzazione al Consiglio Direttivo.

ART. 4

Ogni associato è tenuto al versamento di una quota fissata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.  Essa é annuale. L’esercizio dei diritti dell’associato e l’accesso all’attività sociale è subordinato  all’effettivo versamento della quota associativa, nonché al versamento di quant’altro dovuto nei  termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo ovvero dallo Statuto.

Rispetto alla data del 15 febbraio di ogni anno, statutariamente individuata per il pagamento della  quota associativa annua, è previsto un ritardo massimo pari a 15 giorni, con possibilità di richiesta di  dilazione da presentare al Consiglio Direttivo. Gli associati che per due esercizi consecutivi non  provvedono al pagamento della quota associativa annua perdono la qualifica di associato.

ART. 5

Ciascun membro dell’Associazione che ha diritto al voto può rappresentare per delega al massimo tre  associati. Le deleghe vengono affidate all’inizio della riunione al Presidente dell’assemblea che  provvede a controfirmarle.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE INTERNA

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ART. 6

Per il funzionamento dell’Assemblea degli associati e per le elezioni delle cariche sociali si rinvia al  “REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULL’ASSEMBLEA, LA PRESENTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE  DELLE LISTE ELETTORALI” deliberato dal Consiglio direttivo in data 30 settembre 2020, e approvato  dall’Assemblea Straordinaria degli Associati in data ………………..2020.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 7

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni mese.

Ad esso partecipano:

  • i membri del Consiglio stesso e, senza diritto di voto:
  • i membri dell’Organo di controllo se nominati;
  • e/o altre persone, appositamente invitate, anche se estranee all’Associazione.

Le persone estranee all’Associazione non possono partecipare allo svolgimento delle votazioni. La  convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i membri per via telematica, fax, e-mail,  messaggistica istantanea per dispositivi mobili smartphone o altro mezzo telematico di futura  invenzione, purché sia assicurata la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima  dell’adunanza e, in caso di particolare urgenza o forza maggiore, con comunicazione telefonica almeno 24 ore prima dell’ora fissata per la riunione. Nell’avviso sono fissati la data, il luogo e l’ora  della riunione, nonché l’ordine del giorno. Per le riunioni del Consiglio Direttivo si prevede inoltre la  possibilità di utilizzo della forma della seduta telematica e/o della delibera telematica, il cui  svolgimento sarà disciplinato con apposito regolamento elaborato dallo stesso Consiglio Direttivo e  successivamente approvato dall’Assemblea degli associati con le maggioranze previste per le  modifiche statutarie (art. 20 dello Statuto Sociale).

ART. 8

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente in carica, coadiuvato nella  redazione del verbale da un Segretario. Qualora fosse assente il Presidente, la riunione verrà  presieduta dal Vice Presidente.

ART. 9

Tutti i membri dell’organo esecutivo debbono partecipare alle riunioni del Consiglio e in caso di  assenza devono giustificarsi con anticipo.

ART. 10

Nei casi di oltre tre assenze ingiustificate, anche non continuative o di mancata partecipazione alle  attività intraprese dall’Associazione, si è soggetti a diffida da parte del Consiglio Direttivo. Fermo  restando il disposto di cui all’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di  decadenza, il reiterarsi della mancata partecipazione non giustificata, dopo la diffida, attribuisce al  Consiglio Direttivo la facoltà di procedere alla radiazione dall’incarico di componente l’organo stesso.  Il Consiglio surroga il Consigliere decaduto con il primo dei non eletti purché abbia ottenuto un  numero di voti non inferiore alla metà dei voti conseguiti dall’ultimo eletto. Il membro così nominato  scade insieme con quelli in carica. Nell’ipotesi che non si possa surrogare il consigliere decaduto per  mancanza di non eletti aventi il requisito suindicato, il Consiglio provvede a sostituirlo con  deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre  costituita da membri nominati dall’assemblea. Il membro cooptato resta in carica fino alla prossima  assemblea. Quanto sopra disciplinato trova applicazione anche nell’ipotesi di dimissioni da parte di  un membro il Consiglio direttivo.

Se viene meno la maggioranza dei componenti l’organo amministrativo nominati dall’assemblea,  quelli rimasti in carica devono provvedere, senza indugio, a indire nuove elezioni.

ART. 11

La validità delle riunioni si ha con la presenza di almeno la metà più uno dei Componenti, ivi incluso il  Presidente. La presenza può considerarsi fisica da remoto. Le decisioni vengono prese mediante:

  • votazione per alzata di mano;
  • per scrutinio segreto.

Inoltre i membri del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione  relativamente a interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al  quarto grado. I membri del Consiglio sono tenuti a non divulgare notizie e fatti emersi durante le  riunioni. Questo divieto vale per tutte le persone eventualmente presenti.

ART. 12

La competenza, in caso di applicazione di sanzioni disciplinari a carico dei collaboratori e/o  dipendenti, spetta esclusivamente al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice  Presidente. La competenza, in caso di applicazione di sanzioni disciplinari a carico degli associati,  spetta esclusivamente al Consiglio Direttivo.

TITOLO IV – LE COMMISSIONI TECNICHE

ART. 13

Le Commissioni Tecniche, di seguito denominate per brevità “Commissioni”, sono organi collegiali  tecnico-consultivi e corrispondono, di norma, alle aree d’intervento permanenti in cui sono  raggruppati i vari settori funzionali dell’Associazione. Nascono dalla volontà degli associati di voler  demandare lo studio di specifiche problematiche a un gruppo ristretto di competenti allo scopo di  svolgere un effettivo collegamento tra le attività dell’associazione e quelle degli associati, garantendo  la massima utilizzazione delle varie esperienze e delle diverse competenze. Spetta in ogni caso  all’organo assembleare, con apposita delibera, stabilire il numero delle Commissioni tecniche  permanenti e i settori di competenza di ciascuna. Il Consiglio direttivo può altresì costituire, previo  accertamento dell’impossibilità di attribuzione dello studio di particolari nuove problematiche ad una  delle Commissioni tecniche permanenti, sentito il parere del Comitato Scientifico, Commissioni  tecniche speciali o temporanee per l’esame di particolari questioni, fissandone preventivamente la  durata e i compiti. Anche a queste ultime si applicano gli articoli che seguono che disciplinano le  Commissioni permanenti.

Le Commissioni sono composte da un minimo di tre soggetti, anche esterni all’Associazione, proposti  dal Consiglio direttivo e nominati dall’Assemblea, dotati delle relative professionalità tecniche, e da  non più di sette membri.

I membri delle Commissioni eleggono al loro interno un Referente, individuato tra gli associati, con  votazione a scrutinio segreto, che assume il ruolo di coordinatore dell’attività e la funzione di  referente agli Organi associativi.

ART. 14

La durata in carica delle Commissioni corrisponde a quella del Consiglio direttivo.  Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, le Commissioni si intendono prorogate di  diritto fino alla nomina delle nuove Commissioni e comunque per non oltre sessanta giorni dalla  scadenza. Le Commissioni speciali o temporanee non possono avere una durata superiore a sei mesi,  rinnovabili.

La partecipazione alle Commissioni è gratuita, salvo eventuale rimborso spese per indagini necessarie  per esprimere i pareri di competenza. I rimborsi saranno riconosciuti nelle forme previste dal  Regolamento Generale.

ART. 15

Ai membri componenti le Commissioni si applicano, per quanto compatibili, gli artt. 9, 10 e 11 del  presente Regolamento dettate per i membri componenti il Consiglio direttivo in tema di  ineleggibilità, decadenza ed esclusione.

ART. 16

Le Commissioni tecniche sono organi collegiali tecnico-consultivi dell’Associazione che si esprimono  su questioni attinenti alle materie affidate, prestando particolare attenzione alla coerenza dei  progetti con i principi statutari e le norme vigenti, nell’ottica di una tutela complessiva del territorio  del Monte pisano.

Nell’esercizio delle specifiche competenze consultive di cui al comma precedente, ogni Commissione  valuta gli interventi proposti e da proporre in relazione: alla compatibilità con i valori riconosciuti  dall’Associazione, alla congruità con i criteri di gestione del bene tutelato nonché ai criteri per  l’esercizio degli eventuali compiti operativi attribuiti dal Consiglio direttivo.

E’ data facoltà alle Commissioni di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l’espressione del  parere. In casi eccezionali le Commissioni possono delegare alcuni membri all’espletamento del  sopralluogo. Le Commissioni si esprimono pertanto con pareri di chiarimento o di indirizzo.  Le commissioni tecniche, pertanto, hanno funzioni istruttorie per le azioni del Consiglio Direttivo e  dell’Assemblea e non svolgono azioni autonome in nome e per conto dell’Associazione se non  espressamente concordate con il Comitato Direttivo e su mandato dello stesso. Nello svolgimento  delle proprie azioni le Commissioni tecniche potranno richiedere pareri esperti esterni alla  Commissione stessa per approfondire aspetti puntuali legati alla loro azione di approfondimento di

proposte e pareri da sottoporre alle valutazioni del Consiglio Direttivo. In alcun caso le Commissioni  tecniche potranno agire in modo autonomo e fuori dalle coordinate indicate in questo articolo.

 ART. 17

Le funzioni di Segretario sono esercitate da uno dei membri della Commissione.  Il Segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della  Commissione stessa e alla loro raccolta in un registro da conservare. I verbali devono essere  sottoscritti dal Referente e dal Segretario e devono contenere: l’indicazione dei presenti, il parere  motivato, eventuali pareri difformi e posizioni di astensione motivate da parte del membro che le  esprime.

ART. 18

Le Commissioni si riuniscono ogni volta che il Referente lo ritenga necessario. La seduta è convocata  dal Segretario di Commissione su richiesta del Referente e comunicata al Presidente  dell’Associazione. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i membri per via  telematica, fax, e-mail, messaggistica istantanea per dispositivi mobili smartphone o altro mezzo  telematico di futura invenzione, purché sia assicurata la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno tre  giorni prima dell’adunanza e, in caso di urgenza, con comunicazione telefonica almeno 24 ore prima  dell’ora fissata per la riunione. Nell’avviso sono fissati la data, il luogo e l’ora della riunione, nonché  l’ordine del giorno.

Il Referente, in accordo con il Segretario, fissa gli ordini del giorno almeno tre giorni prima della data  della seduta.

ART. 19

Affinché le sedute delle Commissioni siano dichiarate valide, è necessaria la presenza della  maggioranza dei suoi membri, compreso il Referente. I pareri sono espressi a maggioranza, in caso di  parità, il voto del Referente è determinante. Il voto va sempre espresso in forma palese.

ART. 20

Le riunioni delle Commissioni non sono pubbliche. Tuttavia ogni associato può fare richiesta scritta al  Referente di partecipare alla seduta della commissione, specificando la motivazione. Il consenso a  tale richiesta, se negato, impone al Referente il dovere di informare i membri della Commissione  relativamente ai contenuti della richiesta dell’associato e di motivarne agli stessi il rifiuto.

Ciascun associato, se invitato, può partecipare ai lavori della commissione senza diritto di voto.  Se ritenuto opportuno, il Referente potrà ammettere anche non associati limitatamente  all’illustrazione del progetto, non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

ART. 21

I pareri e le eventuali proposte delle Commissioni devono essere trasmesse al Presidente  dell’Associazione entro dieci giorni dall’adozione e da questi poste in discussione nel Consiglio  direttivo entro i successivi venti giorni o nella prima seduta utile. Nel caso di proposte che rivestano  carattere d’urgenza, queste vanno trasmesse al Presidente dell’Associazione entro due giorni dalla  loro adozione. Al fine di mantenere una costante informazione degli associati circa l’attività svolta  dalla Commissione, il Referente della stessa deve, con cadenza trimestrale, trasmettere un report di  sintesi sull’attività svolta al Presidente dell’Associazione, il quale ha il compito di renderlo pubblico  nelle forme ritenute più opportune.

ART. 22

Rientra nei diritti della Commissione richiedere la visione di tutti i documenti in possesso delle  strutture organizzative dell’Associazione utili all’espressione del parere, nonché avere chiarimenti  dalle stesse in ordine ad ogni altra questione ritenuta rilevante. Il Referente, in caso di situazioni

complesse, può operare la convocazione congiunta della propria Commissione con altre Commissioni  tecniche attinenti la pratica da esaminare.

Per quanto non previsto, si applicano alle commissioni tecniche permanenti, speciali o temporanee,  per quanto compatibili, le norme stabilite per il funzionamento del Consiglio Direttivo.

TITOLO V – IL COMITATO SCIENTIFICO

ART. 23

Il Comitato Scientifico è istituito ai sensi dell’art. 11 dello Statuto dell’Associazione.  E’ composto da docenti universitari, professionisti e personalità che si sono distinti per le  competenze professionali e doti umane, in numero variabile da cinque a quindici membri.  Il Consiglio Direttivo propone il Direttore del Comitato Scientifico e, sentito di quest’ultimo, i  Consiglieri e il Segretario.

Il Comitato Scientifico è così composto:

  1.  Direttore;
  2.  Segretario;
  3.  Consiglieri.

In caso di dimissioni o di altro impedimento del Direttore, il Consiglio Direttivo provvederà alla  sostituzione con un nuovo Direttore, la cui nomina sarà sottoposta a ratifica da parte dell’assemblea.  In caso di dimissioni o di altro impedimento di uno o più membri del Comitato, essi possono essere

sostituiti per cooptazione del Consiglio Direttivo, salvo quanto previsto al comma successivo.  Qualora il numero dei membri del Comitato si riduca a meno di cinque, il Consiglio Direttivo, su  proposta del Direttore, provvede alla cooptazione di nuovi membri, la cui nomina sarà sottoposta a  ratifica da parte dell’assemblea.

ART. 24

Il Comitato Scientifico in qualità di Organo d’indirizzo propositivo, consultivo e di valutazione, assiste  l’Associazione:

  1. nella definizione della politica culturale;
  2. nello studio, analisi, valutazione e selezione dei progetti di ricerca e delle attività culturali;  c) nella ricerca di finanziamenti in linea con i presupposti europei per la realizzazione delle iniziative  scelte;
  3. nell’acquisizione di pareri e giudizi qualificati sotto il profilo scientifico in merito alle implicazioni  delle predette iniziative e progetti;
  4. nella supervisione scientifica dei progetti dell’Associazione.

Valuta la correttezza scientifica degli elaborati aventi rilevanza esterna, prodotti in nome o per conto  dell’Associazione.

Tutte le pubblicazioni editoriali con marchio Comunità del Bosco del Monte Pisano Onlus, ovvero con  patrocinio, e tutti i documenti da pubblicare a cura dell’Associazione (articoli, presentazioni a  congressi e analoghi) aventi contenuto scientifico, sono sottoposti dal Consiglio Direttivo al Comitato  Scientifico. Il Presidente dell’Associazione, acquisito il parere del Comitato Scientifico, relaziona al  Consiglio Direttivo che decide autonomamente, tenendo conto di detto parere.

Stimola le attività dell’Associazione volte al raggiungimento degli scopi sociali.  Il Comitato Scientifico, di sua iniziativa, può sottoporre al Consiglio Direttivo appunti, memoranda,  note ed elaborati contenenti proposte, in tutte le materie utili alla realizzazione dei fini statutari. Il  Consiglio Direttivo è tenuto a esaminare le proposte del Comitato Scientifico nella prima riunione  utile.

Esercita le funzioni consultive su tutte le materie sottopostegli dal Consiglio Direttivo.  Il Consiglio Direttivo può richiedere pareri al Comitato Scientifico su singole materie o insiemi di  argomenti. Il medesimo può, inoltre, assegnare lavori di diverso tipo -tecnico, scientifico, operativo per lo svolgimento delle azioni pianificate ai propri associati secondo criteri di trasparenza, efficienza,  efficacia, attenzione ai costi e agli esiti da realizzare. In nessun caso il socio assegnatario può

prendere diretta parte alle decisioni che possono comportare un eventuale incarico o assegnazione  di prestazione, indipendentemente dal tipo specifico di incarico.

Promuove la stesura di linee guida a carattere etico.

Il Comitato Scientifico individua unitamente al Consiglio Direttivo tematiche emergenti d’interesse  scientifico.

Promuove l’attivazione di Commissioni tecniche all’interno degli obiettivi istituzionali.

ART. 25

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volta all’anno.

Il Direttore, sentiti gli altri membri, predispone annualmente un calendario delle riunioni e redige di  volta in volta, l’ordine del giorno.

Gli ordini del giorno discussi si ritengono approvati solo se, posti a votazione, ottengono il voto  favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale quello del Direttore.  Il Comitato Scientifico su istanza del Direttore, può invitare alle riunioni i membri del Consiglio  Direttivo o altri associati, per questioni scientifiche che richiedano la loro presenza.  Il Comitato Scientifico può avvalersi di esperti esterni e rappresentanti di Enti e Istituzioni che  possano apportare un significativo contributo scientifico per la valutazione dei progetti.  Il verbale della riunione è inviato a tutti i membri del Comitato Scientifico entro cinque giorni  successivi alla riunione stessa.

E’ cura del Segretario del Comitato inviare il verbale della riunione al Consiglio Direttivo per i  successivi adempimenti del predetto Organo.

Il Direttore o un componente il Comitato può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio  Direttivo, senza diritto di voto, per fornire pareri.

ART. 26

La durata in carica del Comitato Scientifico corrisponde a quella del Consiglio direttivo. Alla scadenza  i membri possono essere riconfermati.

E’ facoltà dell’Assemblea revocare le cariche in qualsiasi momento.

Ai membri del Comitato Scientifico si applicano, per quanto compatibili, gli artt. 9, 10 e 11 del  presente Regolamento dettate per i membri componenti il Consiglio direttivo in tema di  ineleggibilità, decadenza ed esclusione.

ART. 27

Il Comitato Scientifico è convocato dal suo Direttore.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i membri per via telematica, fax, e-mail,  messaggistica istantanea per dispositivi mobili smartphone o altro mezzo telematico di futura  invenzione, purché sia assicurata la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima  dell’adunanza e, in caso di urgenza, con comunicazione telefonica almeno 24 ore prima dell’ora  fissata per la riunione. Nell’avviso sono fissati la data, il luogo e l’ora della riunione, nonché l’ordine  del giorno.

Le riunioni del Comitato Scientifico possono tenersi anche attraverso incontri telematici (Skype) o  con altro software analogo.

Il numero minimo di partecipanti previsti alle riunioni è di tre membri. Coloro che sono impossibilitati  a partecipare, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione, anche telefonica, al Segretario  Scientifico. La presenza può considerarsi fisica anche da remoto.

I membri del Comitato Scientifico e i partecipanti alle riunioni, sono tenuti al rispetto della  riservatezza su tutto ciò che emerge nell’ambito dei lavori del Comitato.

Nel caso in cui siano preannunciate numerose assenze o di particolare rilevanza per gli argomenti  all’ordine del giorno, la riunione potrà essere discrezionalmente aggiornata ad altra data da parte del  Direttore.

Le adunanze del Comitato Scientifico e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione  formale, quando intervengono tutti i membri.

ART. 28

I progetti sono presentati al Comitato scientifico dal Consiglio direttivo per la loro valutazione.  Qualora manchino elementi di valutazione ritenuti essenziali dai presenti, la votazione è rimandata  alla riunione successiva.

I progetti per i quali sono stati espressi pareri favorevoli dal Comitato Scientifico, sono sottoposti  all’approvazione del Consiglio Direttivo.

ART. 29

I membri del Comitato Scientifico non hanno retribuzione per le sedute, salvo l’eventuale rimborso  spese per indagini necessarie per esprimere i pareri di competenza. I rimborsi saranno riconosciuti  nelle forme previste dal Regolamento Generale.

TITOLO VI – I VOLONTARI ASSOCIATI

 ART. 30

Tutti gli associati che svolgono attività di volontariato godono dei diritti propri dell’Associazione,  sanciti e stabiliti nello Statuto Sociale, al quale si rimanda. Per ogni progetto si prevede la nomina di  uno o più Referenti, che dovrà/anno riportare, tramite rapporto informativo scritto su modello  prestabilito al Consiglio Direttivo, le attività giornalmente svolte. Alla fine del progetto il/i Referente/i  dovrà/anno presentare e controfirmare una relazione complessiva sulle attività e i risultati  conseguiti.

 ART. 31

Ogni Volontario ha diritto al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle funzioni  strettamente riferibili ai servizi, ai progetti dell’Associazione e alle iniziative dalla stessa promosse. I  rimborsi potranno essere effettuati solo ed esclusivamente dietro presentazione dei giustificativi di  spesa, riconducibili direttamente alle attività per cui il Volontario ha prestato la propria opera. Ogni  spesa dovrà inoltre essere stata preventivamente concordata con il Presidente, pena la rinuncia al  diritto di rimborso. I limiti di rimborso spese per ogni Volontario vengono fissati dal Consiglio  Direttivo.

Art. 32

Il Consiglio Direttivo può emanare provvedimenti disciplinari nei confronti del Volontario che  risultasse inadempiente al presente regolamento. I provvedimenti disciplinari prevedono:

  1.  richiamo verbale, nel caso di inadempienze giudicate di lieve entità;
  2.  richiamo scritto, nel caso di reiterate inadempienze giudicate di lieve entità e per le quali si è già  provveduto a richiamare verbalmente e senza esito l’interessato;
  3.  sospensione temporanea dal servizio, nel caso di reiterate inadempienze giudicate di lieve entità e  per le quali si è già provveduto a richiamare in forma scritta e senza esito l’interessato: il periodo  di sospensione dal servizio è stabilito dal Consiglio Direttivo in base al giudizio sulla gravità delle  inadempienze di volta in volta riscontrate;
  4.  sospensione a tempo indeterminato, nel caso di inadempienze gravi e lesive dello spirito  associativo e dei principi sanciti dallo Statuto Sociale che comportino la perdita dello status di  associato.

Per tutti i provvedimenti disciplinari l’entità della sanzione è stabilita dal Consiglio Direttivo con  delibera da assumere entro 60 giorni dalla notizia. È obbligatorio darne comunicazione in forma  scritta all’interessato, con modalità che ne comprovino l’avvenuta ricezione.

ART. 33

Durante la sua attività il Volontario può avere accesso a dati sensibili, il cui trattamento è regolato  dalla legge sulla privacy e successive modifiche. Il Volontario deve quindi attenersi al rispetto della  normativa vigente pro tempore; inoltre l’attività del Volontario è regolata dal codice deontologico

riportato al seguente art. 36. Il Volontario si assume personalmente la piena responsabilità civile e  penale di qualsiasi atto compiuto in contrasto con quanto sopra espresso.

ART. 34

Il Volontario gode, durante lo svolgimento della sua attività di volontariato, di una copertura  assicurativa per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 3  luglio 2017 n. 117. In caso di sinistro, egli deve presentare all’Associazione notifica dell’accaduto,  esibendo la documentazione prevista dal regolamento della polizza. L’inizio dell’operatività del  Volontario è subordinata alla comunicazione dell’attivazione di idonea copertura assicurativa.

ART. 35

Tutti gli aspiranti volontari saranno chiamati a partecipare ai corsi di formazione organizzati  dall’Associazione e relativi alle attività da essa svolte al termine dei quali sarà rilasciato un attestato  di frequenza. L’attestato di frequenza verrà rilasciato solo a coloro che avranno partecipato almeno  al 75% delle ore previste. E’ previsto un breve test finale valutativo con colloquio per iniziare  materialmente il volontariato. Solo gli associati in possesso di regolare attestato di frequenza  potranno essere nominati Referenti di progetto.

Art. 36

L’attività del Volontario è regolata secondo le seguenti norme:

  1. Il Volontario dovrà avere un atteggiamento educato e rispettoso sia nei confronti dei compagni/e  di équipe, sia delle persone con cui entra in contatto senza distinzioni di età, sesso, razza,  religione, nazionalità, ideologia o censo, dovrà usare un linguaggio rispettoso e moderato,  evitando l’uso di parole o modi di dire volgari.
  2. Il Volontario dà continuità agli impegni assunti ed ai compiti intrapresi.
  3. Il Volontario svolge la propria attività permettendo a tutti di poterlo identificare, attraverso un  tesserino indicante il logo dell’Associazione e il suo nome. Non si presenta in modo anonimo, ma  offre la garanzia che alle sue spalle c’è un’Organizzazione riconosciuta dalle leggi dello Stato.
  4. Il Volontario agisce senza fini di lucro anche indiretto e non accetta regali o favori personali in  nessun ambito sui quali agisce l’Associazione.
  5. Il Volontario collabora con gli altri volontari e partecipa attivamente alla vita della sua  Associazione. Prende parte alle riunioni per verificare le motivazioni del suo agire, nello spirito di  un indispensabile lavoro di gruppo.
  6. Il Volontario si prepara con impegno, riconoscendo la necessità della formazione permanente che  viene svolta all’interno della propria Associazione.
  7. Il Volontario è vincolato all’osservanza del segreto professionale su tutto ciò che gli è confidato o  di cui viene a conoscenza nell’espletamento della sua attività.
  8. Il Volontario non si presenta nel luogo in cui presta servizio autonomamente senza che il suo  servizio sia stato concordato con il gruppo di cui fa parte.
  9. Il Volontario rispetta le leggi dello Stato, nonché lo Statuto e i regolamenti della sua Associazione  e si impegna per sensibilizzare altre persone ai valori del volontariato.

Inoltre:

a) Il Volontario formato dalla nostra Associazione offre il suo servizio gratuitamente.  b) Il Volontario evita pettegolezzi riguardanti altri compagni di équipe o l’Associazione. Eventuali  critiche, richieste o questioni verranno discusse esclusivamente nell’ambito delle riunioni  associative.

c) Il Volontario offre servizio in équipe, rispettando i tempi dei compagni. Non assume atteggiamenti  da ‘protagonista’ perché ciò comprometterebbe l’attività dell’équipe cosa che ai fini formativi,  può essere considerata negativa.

d) Il Volontario non partecipa a manifestazioni, feste, convegni politici in rappresentanza  dell’Associazione, se non concordato preventivamente con la stessa.

TITOLO VII – I COLLABORATORI E IL PERSONALE RETRIBUITO

ART. 37

L’Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla legge 266/91. I rapporti tra  l’Associazione e il personale retribuito sono disciplinati secondo quanto disposto dall’art. 16 del D.  Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e da apposito regolamento interno.

ART. 38

L’Associazione può avvalersi di collaborazioni occasionali e/o professionisti esterni al fine di garantire  il corretto svolgimento delle proprie attività e dei servizi, la loro continuità nel tempo e le attività di  formazione.

ART. 39

I diritti del personale retribuito sono enunciati nelle normative di Contrattazione Collettiva e nelle  leggi nazionali e regionali che regolano i rapporti di lavoro, alle quali si rimanda.

ART. 40

Fatti salvi i doveri previsti all’interno delle normative di Contrattazione Collettiva e delle leggi  nazionali e regionali che regolano i rapporti di lavoro subordinato, il personale dipendente  dell’Associazione è soggetto alle norme del codice deontologico, per quanto compatibili, dettate per i  Volontari all’art. 36 che precede.

TITOLO VIII – SERVIZI E PROGETTI

ART. 41

L’Associazione, per la sua natura sancita dallo Statuto, opera sul territorio del Monte Pisano  promuovendo le sue finalità che hanno nella gratuità uno dei principi fondanti.

ART. 42

L’Associazione può altresì organizzare servizi destinati ai propri associati che prevedano per questi  ultimi un contributo finalizzato all’autofinanziamento delle attività promosse e/o al reperimento di  fondi da reinvestire nello sviluppo di particolari progetti.

ART. 43

L’utilizzo del proprio mezzo di trasporto da parte sia dei Volontari che dei dipendenti è consentito  previa verifica dell’assoluta indisponibilità di altri mezzi di proprietà dell’Associazione e solo se  concordato con il Presidente. Nel caso in cui per il Volontario o il dipendente sia necessario utilizzare  il proprio mezzo, l’Associazione riconosce un rimborso chilometrico forfettario pari a un quinto del  costo della benzina, indipendentemente dal tipo di autoveicolo utilizzato.

ART. 44

I mezzi di trasporto dell’Associazione possono essere utilizzati solo dal personale dipendente e dai  Volontari, dopo almeno diciotto mesi dal conseguimento della patente di guida. Non è in alcun modo  consentita la guida dei mezzi dell’Associazione ai collaboratori occasionali e alle persone esterne  all’Associazione. Tutti coloro che guidano i mezzi sono tenuti al rispetto puntuale del codice della  strada e devono dimostrare in ogni momento un atteggiamento responsabile e rispettoso degli altri  utenti della strada. Devono essere inoltre provvisti di autorizzazione alla guida rilasciata dal  Presidente dell’Associazione. Ogni conducente è inoltre responsabile personalmente del rispetto  delle norme stradali da parte di ogni passeggero, con particolare riguardo all’allacciamento delle  cinture e al rispetto di tutte le altre norme a salvaguardia della sicurezza personale. Ogni conducente  ha poi l’obbligo di utilizzare il mezzo ponendo particolare cura alla pulizia e al decoro interno ed  esterno. Qualora si verifichi il caso in cui il singolo conducente dimostri particolare incuria nei  confronti del mezzo utilizzato, il Presidente può agire nei suoi confronti richiedendo la pulizia del

mezzo a proprie spese e fuori dal normale orario di servizio. Nel caso di infrazione al codice della  strada e conseguente ammenda amministrativa delle autorità preposte, il conducente risponde  personalmente della propria condotta e l’Associazione ha facoltà di rivalersi direttamente su chi  abbia commesso l’infrazione per l’intero importo della sanzione. Nei casi più gravi, qualora si  verifichino danni a persone o cose per colpa o dolo, oltre a rivalersi sul singolo Volontario o  dipendente per il pagamento dei danni dovuti a terzi, l’Associazione ha facoltà di avviare  procedimenti legali per richiedere risarcimenti sia per i danni materiali causati al patrimonio  associativo, che per quelli immateriali legati al danneggiamento dell’immagine dell’Associazione. Nel  caso in cui non vengano rispettate le disposizioni indicate, il Consiglio Direttivo può deliberare il  divieto di conduzione dei mezzi (temporaneo, con indicazione del periodo di interdizione alla guida, o  permanente) dandone comunicazione scritta all’interessato. Il Presidente provvederà a informare i  Responsabili e i referenti di progetto.

ART. 45

La gestione degli acquisti del materiale e le disposizioni sulle spese per l’organizzazione dell’attività  interna ed esterna è demandata al Consiglio direttivo o a un responsabile dallo stesso delegato, che a  tal fine si avvale dei singoli responsabili e/o referenti di progetto e della Segreteria dell’Associazione,  rispettando quanto indicato nei budget dei singoli servizi e/o progetti già visionati e approvati dal  Consiglio Direttivo. Nel caso di spese non previste e di lieve entità, inferiori a euro 100,00, la spesa  può essere effettuata previa autorizzazione del Presidente. Nel caso di spese non previste che  superino euro 100,00 è necessaria l’approvazione specifica degli organi dell’Associazione.

ART. 46

Eventuali controversie su quanto non previsto dal presente regolamento sono rimesse alla decisione  del Consiglio Direttivo. Quanto non riportato dal presente Regolamento fa riferimento a quanto  prescritto dal Codice Civile e dallo Statuto dell’Associazione il quale, quest’ultimo, in eventuali  disaccordi ha maggiore priorità nei confronti del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore con la sua approvazione da parte dell’Assemblea degli  associati.

Approvato dall’Assemblea Ordinaria degli Associati in data 31 ottobre 2020.

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