Regolamento Elettorale

Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali  

Regolamento deliberato dal Consiglio direttivo in data 30 settembre 2020, 

 Approvato dall’Assemblea Ordinaria degli Associati in data 31 ottobre 2020.  

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TITOLO I 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL‘ASSEMBLEA 

ART. 1   (Convocazione)  

  1. L’Assemblea della Comunità del Bosco del Monte Pisano Onlus è costituita da tutti gli  associati, secondo quanto stabilito al successivo art. 4, ed è convocata dal Presidente con  delibera del Consiglio direttivo, almeno una volta all’anno, ed ogni qualvolta il Consiglio  direttivo lo ritenga opportuno e con le modalità indicate dallo Statuto.  
  2. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e, quando previsto dallo Statuto, in seduta  straordinaria. Nei casi in cui l’adunanza sia richiesta in seduta straordinaria dal Consiglio  direttivo o da un decimo degli associati e comunque da un numero non inferiore a 20 (venti) di  essi, il Presidente convoca l’Assemblea entro venti giorni dalla data di ricevimento della  richiesta. Quest’ultima deve indicare gli argomenti da iscrivere all’ordine del giorno.  

ART. 2   (Ordine del giorno)  

  1. Nessun argomento può essere trattato se non è iscritto all’ordine del giorno.  
  2. Il Presidente iscrive all’ordine del giorno della prima Assemblea successiva gli argomenti pervenuti. 
  3. Il Presidente è tenuto ad iscrivere all’ordine del giorno solo argomenti che siano  espressamente previsti dallo Statuto per l’espletamento delle funzioni proprie  dell’Associazione, o comunque, siano attinenti a materie che interessano direttamente i fini  istituzionali dell’Associazione.  

ART. 3  (Disciplina delle Assemblee)  

  1. Le riunioni dell’Assemblea non sono pubbliche. La trattazione degli argomenti iscritti  all’ordine del giorno può essere invertita a giudizio del Presidente dell’Assemblea o su richiesta  della maggioranza dell’Assemblea.  
  2. Il Presidente dell’Assemblea è investito di potere discrezionale per assicurare l’ordine,  l’osservanza dello Statuto, delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e delle  deliberazioni. Egli può ordinare l’espulsione di chiunque causi disordine nonché sospendere o  sciogliere l’adunanza ove ricorrano gravi e giustificati motivi.  
  3. In caso di scioglimento dell’Assemblea, il Presidente della Comunità del Bosco del Monte  Pisano Onlus, con le modalità indicate al precedente art. 1, comma 1, provvederà a  riconvocarla, entro trenta giorni, per la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno non  definiti.  

ART. 4  (Ammissione degli Associati all’Assemblea)  

  1. Possono partecipare all’Assemblea gli Associati che, alla data dell’avviso di convocazione,  risultino iscritti nel Libro Associati da almeno tre mesi e siano in regola con il pagamento della  quota associativa e risultino tali alla data di svolgimento dell’Assemblea stessa, previo  riconoscimento personale ed esibizione della tessera associativa o di altro documento  equipollente. Gli Associati che partecipano all’Assemblea, dovranno apporre la propria firma  sul foglio presenze. Qualora l’Assemblea sia convocata per l’elezione del Presidente, dei  componenti del Consiglio direttivo e/o dei componenti dell’Organo di controllo e del Revisore  dei conti, sono ammessi a partecipare all’Assemblea tutti gli Associati con diritto di voto alla  data dell’avviso di convocazione e con tessera associativa in corso di validità alla data di  svolgimento dell’Assemblea.
  1. Qualora si tratti di Associati Persone Giuridiche o Enti pubblici e privati previsti dallo  Statuto della Comunità del Bosco del Monte Pisano Onlus, la partecipazione all’Assemblea  spetta alla persona che abbia la rappresentanza legale dell’Ente, la quale può delegare altra  persona con deleghe generali o speciali secondo l’ordinamento dell’Ente di cui trattasi.  

ART. 5   (Modalità di svolgimento della riunione – Verbale)  

  1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Comunità del Bosco del Monte Pisano Onlus  o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in mancanza anche di questi, da un associato delegato  dal Presidente.  
  2. Il Segretario dell’Assemblea redige, sotto la direzione del Presidente, il verbale della  riunione, menzionando il numero degli Associati intervenuti, gli argomenti all’ordine del  giorno, la trattazione dei medesimi secondo l’ordine di discussione e di votazione e riferisce  succintamente sugli interventi, sulle proposte e sulle decisioni adottate e su quant’altro sia  ritenuto necessario a documentare atti o fatti verificatisi nel corso della riunione.  
  3. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea e alle deliberazioni  adottate viene data pubblicità mediante inserimento sul sito istituzionale dell’Associazione.  
  4. Nel caso in cui, per mancanza del numero legale, l’Assemblea non possa deliberare in prima  convocazione, deve essere redatto apposito verbale di constatazione, sottoscritto dal  Presidente e dal Segretario.  

TITOLO II 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI 

ART. 6   (Forme di votazione)  

  1. L’Assemblea con le modalità previste dallo Statuto delibera per alzata di mano o per  scrutinio segreto.  
  2. Delibera per scrutinio segreto su richiesta di un quinto degli Associati presenti ovvero, se vi  sia stata determinazione in tal senso, del Consiglio direttivo. In tale ultima ipotesi, il Consiglio  direttivo decide della votazione a scrutinio segreto in una sua adunanza che può essere tenuta  fino al giorno precedente quello in cui si terrà l’Assemblea.  
  3. In ogni caso le votazioni riguardanti l’elezione del Presidente, dei componenti il Consiglio  direttivo, dell’Organo di Controllo, del Revisore dei Conti nonché argomenti riguardanti gli  Associati devono essere fatte per scrutinio segreto.  
  4. In caso di votazione a scrutinio segreto l’Assemblea procede alla nomina di un Collegio di  Scrutatori, composti da un Presidente e da due membri, di cui uno con funzioni di Segretario.  

ART. 7  (Elettorato attivo) 

  1. Ciascun Associato ammesso a partecipare all’Assemblea, anche ove abbia versato più  quote associative, dispone di un solo voto.  

ART. 8  (Elettorato passivo – Ineleggibilità decadenza e incompatibilità)  

  1. Ferme restando le norme di legge e statutarie in materia di ineleggibilità, inconferibilità,  decadenza e incompatibilità, sono eleggibili alla carica di Presidente o di componente della  parte associativa del Consiglio direttivo, gli Associati, persone fisiche, in possesso dei requisiti  previsti all’art. 4, comma 1.  
  2.  Sono eleggibili alla carica di componente l’Organo di controllo e a quella di Revisore dei  conti soggetti scelti tra le categorie di cui all’art. 2397 secondo comma del Codice civile. Nel  caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno  uno dei componenti. Ai componenti dell’Organo di controllo si applicano le disposizioni di cui  all’art. 2399 del Codice civile in materia di decadenza dall’ufficio. Possono essere eletti alle  predette cariche anche membri non Associati dell’Associazione.  
  3.  È incompatibile con la carica di Presidente, membro del Consiglio direttivo, componente  dell’Organo di controllo e Revisore, il mantenimento o l’assunzione di un rapporto economico,  commerciale o di convenzionamento, con l’Associazione.  

ART. 9  (Determinazione del numero dei componenti del Consiglio direttivo  e adempimenti preliminari all’indizione delle elezioni)  

  1. Il Consiglio direttivo dell’Associazione è composto da un numero di membri non superiore a  sette compreso il Presidente, che viene determinato dal Consiglio direttivo uscente.  
  2. Ai fini della presentazione delle candidature, viene predisposto presso l’Associazione  l’elenco degli Associati in essere alla data dell’assunzione della delibera di indizione delle  elezioni.  

ART. 10  (Modalità di indizione delle elezioni)  

  1. Il Consiglio direttivo adotta la delibera di indizione delle elezioni che, oltre a quanto  previsto dallo Statuto, deve contenere:  

l’indicazione del seggio elettorale, la composizione della Commissione Elettorale e, ove  siano previsti più seggi elettorali, la composizione dei singoli Collegi periferici e della  Commissione centrale;  

l’indicazione dell’orario delle votazioni;  

– l’indicazione del termine per la presentazione delle liste, che non dovrà essere inferiore a  10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione della delibera di cui al comma successivo.  

  1. La delibera di indizione delle elezioni deve essere adottata almeno un mese prima della  data di scadenza del mandato del Consiglio direttivo uscente e va resa nota, entro il termine  massimo di cinque giorni lavorativi dalla data di adozione, mediante pubblicazione per estratto  sul sito istituzionale dell’Associazione.  

ART. 11  (Presentazione delle liste di candidati)  

  1. Sia il Consiglio direttivo, sia gli Associati, hanno facoltà di presentare liste di candidati in  numero non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere.  
  2. Le liste devono essere: 

per la componente associativa formate da candidati in possesso dei requisiti di cui all’art. 4  comma 1 che precede, per ognuno dei quali va indicato nome, cognome, luogo e data di  nascita, nonché numero della tessera associativa;  

presentate da un numero di Associati non inferiore al 10 % degli aventi diritto al voto.  sottoscritte in modo leggibile dagli Associati presentatori con l’indicazione del numero della  tessera associativa dei candidati e dei presentatori;  

accompagnate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati;  

consegnate in busta chiusa e sigillata al Segretario dell’Associazione da almeno due degli  associati presentatori.  

  1. Nessun candidato può essere presente in più liste, pena la nullità delle candidature. Nessun  associato può sottoscrivere più liste, pena la nullità delle relative sottoscrizioni.  
  2. Gli associati candidati non possono sottoscrivere né la lista contenente la propria  candidatura, né altra lista di candidati, pena la nullità della relativa sottoscrizione. Possono  sottoscrivere la lista elettorale gli associati che siano tali alla data dell’avviso di convocazione  dell’Assemblea e che mantengano la qualità di associato alla data di sottoscrizione, pena la  nullità della sottoscrizione medesima.  

ART. 12   (Decisioni circa l’ammissibilità delle liste e delle candidature)  

  1. Le decisioni conseguenti all’eventuale mancanza dei requisiti richiesti per la presentazione  delle liste e delle candidature sono di competenza della Commissione nominata dal Consiglio  direttivo con la delibera di indizione delle elezioni di cui al precedente art. 10.  
  2. Tale Commissione è composta da tre membri scelti tra gli Associati che non siano candidati  in liste elettorali ovvero che non abbiano sottoscritto una lista o una candidatura.  
  3. Ultimate le operazioni di propria competenza la Commissione dichiara le liste e le  candidature ammesse.  

ART. 13  (Pubblicazione delle liste e delle candidature)  

  1. Le liste dei candidati presentate dal Consiglio direttivo e dagli Associati sono pubblicate sul  sito istituzionale dell’Associazione, con l’indicazione dei rispettivi presentatori e, nel caso si  tratti di Consiglieri uscenti, con l’indicazione, accanto al nome, di tale qualifica.  
  2. La pubblicazione dovrà essere disposta almeno cinque giorni prima della data fissata per lo  svolgimento delle elezioni e proseguire sino alla conclusione delle operazioni elettorali.  

ART. 14  (Espressione di voto)  

  1. Qualora l’Assemblea proceda all’elezione del Presidente e/o del Consiglio direttivo, i seggi  elettorali devono essere aperti per non meno di quattro ore consecutive. Ciascun Associato  vota su apposita e specifica scheda, contrassegnata con timbro dell’Associazione e dalla firma  o dalla sigla di almeno due componenti della Commissione elettorale nominata dal Consiglio  direttivo all’atto dell’indizione delle elezioni. La scheda priva del timbro dell’Associazione e di  tali firme o sigle è nulla.  
  2. Le schede sono nulle allorché contengano segni, scritte o quanto altro possa rendere  individuabile e riconoscibile l’elettore.  

ART. 15  (Scheda di votazione per l’elezione del Presidente e/o dei membri del Consiglio direttivo)  

  1. La scheda di votazione del Presidente e/o dei membri del Consiglio direttivo,  contrassegnata con timbro dell’Associazione, deve contenere tutte le liste ammesse e indicare  i nominativi dei candidati di ciascuna lista; i componenti del Consiglio direttivo sono elencati in  ordine alfabetico. La lista e i singoli nominativi sono preceduti da un quadratino per  l’indicazione del voto. Per i candidati “Consiglieri uscenti” dovrà essere indicata accanto al  nome tale qualifica. Nel caso in cui le liste riportino un numero di candidati inferiore al numero  dei Consiglieri da eleggere, vanno indicate tante righe in bianco, in modo tale da giungere al  numero complessivo dei Consiglieri da eleggere.  
  2. Il voto è personale e segreto e gli Associati possono esprimere il proprio voto:  apponendo il segno di croce a fianco del nominativo del Presidente e dei nominativi dei  candidati, anche appartenenti a liste diverse;  

indicando, nelle eventuali righe in bianco, i nominativi di altri associati non compresi nelle  liste, ove la lista, nel suo complesso, riporti un numero di candidati inferiore a quello dei  Consiglieri da eleggere.  

  1. È nullo il voto quando sia stato apposto il segno di croce a fianco di più candidati a  Presidente, quando il totale dei voti di preferenza e dei nomi scritti sulle apposite righe  bianche sia superiore al numero dei Consiglieri da eleggere ovvero quando il voto sia riferito a  uno o più candidati ove l’indicazione dei medesimi produca incertezza anche relativa alla loro  identità.  

ART. 16  (Verbali – Proclamazione degli eletti)  

  1. A conclusione delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale predispone apposito  verbale, con l’indicazione della composizione di eventuali seggi costituiti, nonché del numero  dei votanti, del numero delle schede valide, del numero delle astensioni, del numero di voti  riportati da ciascun candidato nonché di ogni altro fatto inerente alle operazioni di voto. Il  verbale di scrutinio è trasmesso al Presidente dell’Assemblea, il quale provvede alla  proclamazione degli eletti, dandone atto nel verbale di Assemblea. In caso di più seggi, il  Presidente della Commissione centrale, sulla base dei verbali trasmessi dai Presidenti dei vari  seggi, provvede a sommare i risultati parziali e a predisporre un verbale unico riportante i  risultati definitivi di voto, che trasmette al Presidente dell’Assemblea, ai fini della  proclamazione degli eletti.  
  2. Sono dichiarati eletti il candidato Presidente e i Consiglieri che abbiano riportato il maggior  numero di voti, in conformità alla previsione dell’art. 9 dello Statuto con riferimento alla  maggioranza dei componenti. A parità di voti è eletto il candidato più anziano di vita  associativa, in caso di ulteriore parità quello più anziano di età.  
  3. Agli Associati proclamati eletti, non figuranti nelle liste ufficiali delle votazioni, deve essere  data immediata notizia dell’elezione, con l’invito a comunicare la relativa accettazione entro il  termine di tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.  

ART. 17   (Insediamento del Presidente e del Consiglio direttivo)  

  1. Il Presidente ed i membri del Consiglio direttivo che sono stati eletti entrano in carica  immediatamente dopo la proclamazione con contestuale passaggio delle consegne da parte  del Presidente uscente.  
  2. Entro dieci giorni dalla proclamazione dei nuovi eletti il Presidente uscente dovrà  consegnare al Presidente neoeletto i libri dell’Associazione, una situazione dei conti alla data 

del passaggio delle consegne e un rendiconto sulla gestione relativo al periodo successivo  all’ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale da riportare sul  libro dei verbali del Consiglio direttivo.  

ART. 18 (Modalità di votazione per l’elezione dell’Organo di controllo o del Revisore dei Conti)  

  1. Le norme di cui agli articoli precedenti si applicano anche per la presentazione e  pubblicazione delle liste dei candidati dell’Organo di controllo e per l’elezione del Revisore dei  Conti.  
  2. Tale elezione può essere effettuata contemporaneamente all’elezione del Presidente e/o  del Consiglio direttivo.  
  3. Nel caso di organo collegiale, in conformità alla previsione dell’art. 2397 del Codice civile, devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
  4. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono possedere i requisiti di cui all’art.  2397, comma 2, del Codice civile.  

ART. 19   (Insediamento dell’Organo di controllo. Nomina del Presidente)  

  1. Nel caso di elezione di un Organo di controllo collegiale, il Presidente dell’Associazione,  entro quindici giorni dal ricevimento del verbale dell’Assemblea contenente la proclamazione  degli eletti, convoca i membri effettivi, eletti dall’Assemblea, i quali eleggono a scrutinio  segreto il Presidente dell’Organo stesso.  
  2. Il Presidente prende atto della nomina del Presidente e insedia l’Organo di controllo.  

ART. 20  (Entrata in vigore del presente Regolamento)  

  1. Il presente Regolamento entra in vigore con l’approvazione dell’Assemblea  dell’Associazione, ai sensi dello Statuto.  
  2. Le relative norme saranno portate a conoscenza di tutti gli Associati mediante  pubblicazione sul sito istituzionale dell’Associazione.  
  3. Eventuali successive modifiche dovranno essere approvate, ai sensi dello Statuto, e portate  a conoscenza degli Associati con le stesse modalità. 

 

Regolamento deliberato dal Consiglio direttivo in data 30 settembre 2020, 

 Approvato dall’Assemblea Ordinaria degli Associati in data 31 ottobre 2020. 

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